Art. 4.
(Programmazione radiotelevisiva).

      1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la

 

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diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali e minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge.